Assegno nascita 2019: ecco come funziona

sostegno alla maternità

Sostegno maternità 2018: a chi spetta, come funziona, quali sono i moduli da compilare per usufruire al sostegno alla maternità 2018? Scopri tutto sull'assegno maternità 2018.

Assegno nascita 2019 cos’è: tutto sull’assegno maternità 2019

Nel 2019 sono in grande crescita le misure e gli incentivi adottati per le famiglie. Da un lato, durante questa annata continueranno a restare saldi e operativi tutti i bonus legati alla maternità attualmente in vigore, ma qual è la novità? In particolare, cambia il bonus bebè che per i nati dal 2019 in poi,viene dimezzato, ossia pari a 480 euro annui, dal 2019 fino almeno al 2020: l’assegno pieno viene mantenuto quindi solo per il 2018. Il bonus viene sostanzialmente dimezzato da un emendamento presentato a Palazzo Madama: da 80 euro al mese si passerà a 40.

Quali sono, invece, i bonus che restano inalterati? Il voucher babysitter e asilo nido, il bonus nido, il bonus mamma domani (premio nascita) e il fondo natalità non subiranno alcuna variazione.

Esistono inoltre anche determinati Requisiti per i Bonus Famiglie 2018  in base a tutte le tipologie di Bonus Famiglie 2018.

L’assegno nascita 2019 INPS a carico dello Stato o del Comune è una prestazione assistenziale riservata, a seconda dei casi, a madri o padri naturali o a persone che hanno adottato o preadottato bambini. Quello a carico dello Stato è per madri naturali e adottive, per padri anche adottivi che siano però lavoratori anche precari, mentre quello a carico del Comune, pagato dall’Inps, è previsto per madri e padri lavoratori anche precari, che devono presentare domanda tramite un modulo Inps e, soprattutto, che devono possedere questi requisiti: essere residenti in Italia ed essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari

Il Comune di Milano, ad esempio, prevede un assegno di maternità che può essere richiesto entro i 6 mesi dalla data del parto. Tra i requisiti richiesti, ci sono ad esempio la residenza nel Comune di Milano al momento della presentazione della domanda, la residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l’essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell’assegno, ovvero a € 1.694,45 per l’anno 2018 e non bisogna aver superato € 16.954,95 di valore ISEE per l’anno 2018

Assegno nascita 2019 a chi spetta

L’assegno, contributo economico che il Comune di residenza riconosce alle mamme disoccupate e casalinghe, è riservata alle mamme che non lavorano o che non possono vantare almeno 3 mesi di contributi versati nell’ultimo anno e mezzo, cosa che invece farebbe scattare il diritto all’assegno di maternità Stato, prevede un contributo economico pari a 338,89 euro euro per un massimo di 5 mesi, che spetta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è pari a 338,89 euro per 5 mesi. Per cui alla neo mamma spettano in tutto 1.713 euro.

L’importo ISEE 2019 da tenere in considerazione per l’anno, deve essere pari o inferiore a 17.142,46 euro.

Le richieste, però, sono diverse in base alla condizione nella quale ci si trova. In merito all’assegno ricevuto dallo Stato, c’è da sapere che è previsto in questi casi:

  • Alle mamme lavoratrici, per le quali sono richiesti almeno 3 mesi di contributi versati per maternità negli ultimi 18 mesi e 9 mesi prima del parto, o dell’ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione.
  • Mamme in disoccupazione NASPI, mobilità o in cassa integrazione: se la mamma lavoratrice perde il lavoro ma ha svolto l’attività per almeno 3 mesi ed ha quindi ottenuto il diritto alle prestazioni previdenziali o di assistenza, il periodo massimo che può intercorrere tra la perdita del lavoro e la data effettiva del parto non può essere superiore ai 9 mesi. Quindi, tra l’ultima indennità pagata dall’Inps e la data del parte non possono passare più di 9 mesi.
  • Mamme licenziate o che si sono licenziate: se la mamma durante la gravidanza termina il contratto di lavoro anche volontariamente, per ottenere l’assegno di maternità dello Stato deve far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi prima del parto.
  • Mamme in gestione separata: per avere diritto all’assegno di maternità servono 3 mesi di contributi versati durante i 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio ordinario, ovvero dall’ottavo mese di gravidanza o anticipato in caso, ad esempio, di gravidanza a rischio.

Per il padre lavoratore, invece, che sostituisce la mamma per abbandono o affidamento esclusivo, il requisito contributivo è lo stesso della mamma lavoratrice o precaria, quindi sono necessari almeno 3 mesi di contributi versati, stesso presupposto se il padre è affidatario preadottivo nel caso in cui la separazione dei coniugi arrivi durante il percorso di preadozione, oppure, in caso di adottante in caso di adozione senza affidamento sopraggiunta dopo la separazione dei coniugi.

In merito all’assegno da parte del Comune, invece, c’è da sapere che è previsto per le donne non lavoratrici in gravidanza. Si tratta di un contributo che spetta in caso di gravidanza alle mamme disoccupate e casalinghe.

La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bimbo e dall’entrata in famiglia del minore, qualora adottato o in affido. L’assegno nascita 2019 a carico del Comune spetta a madri disoccupate e a madri casalinghe, che non possono far valere i 3 mesi di contribuzione INPS versati alla maternità negli ultimi 18 mesi.

Inoltre, per avere diritto all’assegno maternità dei Comuni, la mamma deve avere un ISEE non superiore a 16.995,95 euro, non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

Inoltre, l’importo assegno nascita comune è di 338,89 euro per 3 mesi.

Assegno nascita 2019 come fare per ottenerlo: moduli e guida

La domanda va presentata perentoriamente entro sei mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo.

Inoltre, le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei centri di assistenza fiscale convenzionati con il Comune di residenza riportati in elenco allegato. C’è anche da sapere che la presentazione della domanda al CAF è gratuita.

I documenti che vanno allegati nella richiesta sono:

  • fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
  • fotocopia del permesso di soggiorno della richiedente;
  • fotocopia del permesso di soggiorno del bambino; in mancanza di esso alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla all’Ufficio non appena ne entrerà in possesso;
  • fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale della richiedente;
  • fotocopia delle coordinate bancarie intestate alla dichiarante (codice IBAN).

La dichiarante deve comunicare tempestivamente per iscritto al centro di assistenza fiscale convenzionato ogni variazione del proprio indirizzo. Pertanto, il Comune di residenza si ritiene esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ti possono interessare anche: