Assegno di maternità dal comune
Dopo la conferma dell’assegno unico, arriva anche un’altra bella notizia per le future mamme: l’assegno di maternità dei comuni è stato confermato con aumento degli importi per il 2022.
L’assegno di maternità (o bonus maternità) è un aiuto economico a sostegno delle madri che non hanno una copertura previdenziale obbligatoria, quindi spetta a tutte le mamme che non lavorano e non beneficiano dei sostegni economici per i cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro. Quindi possono presentare domanda anche le lavoratrici occupate che non hanno diritto a trattamenti economici di maternità.
Potete richiedere l’assegno in caso di:
- nascite
- affidi
- adozioni
Assegno di maternità a quanto ammonta
L’importo totale è di 1.773,65 euro, 354,73 euro al mese per il 2022.
Possono presentare domanda al proprio comune di residenza i nuclei familiari con limite ISEE a 17.747,58 euro.
Il bonus prevede una durata di 5 mensilità di pagamento e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con altri bonus (come l’assegno unico e il bonus asilo nido).
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
Quando viene pagato l’assegno di maternità
I cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno possono presentare domanda direttamente al loro comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Attenzione sempre a rientrare nella fascia limite di ISEE.
Una volta ricevuta la domanda, il comune vi informerà dell’accoglimento o rifiuto della vostra richiesta.
In caso di domanda accolta, sarà poi l’INPS a provvedere al pagamento in un’unica soluzione con cadenza mensile, non oltre i 45 giorni successivi dalla data di ricezione dei dati trasmessi ai Comuni.