Congedo malattia figlio: è retribuito e quanti giorni si possono chiedere?

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Congedo malattia figlio: è retribuito? Quanti giorni posso prendere? Queste sono le domande più diffuse per le mamme che si ritrovano a dover chiedere dei giorni di permesso a causa dei malanni di stagione che hanno costretto a casa i loro figli.

L’art. 47 del Testo unico sulla Maternità e Paternità (d.lgs 151/2001) prevede che entrambi i genitori alternativamente possono astenersi dal lavoro, chiedendo il congedo per malattia del figlio.

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Congedo malattia figlio: quanti giorni si possono chiedere?

I genitori possono assentarsi dal lavoro:

  • fino ai tre anni durante l’intera malattia del bimbo (non ci sono, quindi, limitazioni);

  • fra i tre e gli otto anni e ciascun genitore può astenersi dl lavoro per la mattia del proprio figlio fino a cinque giorni lavorativi

Come sopra specificato, il congedo per la mattia del figlio può essere usufruito alternativamente da entrambi i genitori ossia per la stessa malattia non possono assentarsi contemporaneamente entrambi i genitori. Il diritto spetta per ciascun figlio, e quindi i cinque giorni all’anno di permesso spettante per ogni genitore dai tre agli otto anni vanno riferiti ad ogni singolo figlio.

Congedo malattia figlio: è retribuito?

Non è prevista alcuna retribuzione o indennità nel settore privato. I periodi di congedo per la malattia del bambino sono però computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alla ferie ed alla tredicesima mensilità. Quando il genitore sta a casa in congedo per malattia del figlio non deve rispettare questo obbligo di reperibilità. Dunque, non è prevista la cosiddetta visita fiscale per verificare la reale malattia del minore.

Se il bambino si ammala mentre il genitore è in ferie, questi può richiedere di trasformare le ferie in congedo per malattia del bambino. Nel settore pubblico la situazione è differente in quanto i dipendenti pubblici se si assentano per malattia del bambino, al contrario dei colleghi del settore privato, percepiscono il 100% dello stipendio, sino ad un massimo di 30 giorni per ciascun anno dal primo al terzo anno di vita del figlio, mentre non è prevista alcuna retribuzione per i periodi successivi.

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