Maternità facoltativa tutte le novità

maternità facoltativa

Tutte le novità per quanto riguarda il congedo parentale dedicato alla maternità facoltativa.

Come cambia la maternità facoltativa indennizzata? Dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore delle modifiche molto importanti in tema di congedo parentale. Dopo aver esteso il congedo per i neo-papà a 10 giorni lavorativi vi è anche un prolungamento da 6 a 9 mesi della maternità facoltativa indennizzata. In più, come si legge dal sito INPS, è aumentata da 6 a 12 anni l’età dei figli per il periodo di fruizione. Viene estesa anche la copertura in caso di maternità a rischio, che potrà essere richiesta anche dai lavoratori autonomi.

Congedo parentale all’80%: come richiederlo

Grande novità del Governo Meloni. All’interno della bozza della manovra (che dovrà essere presentata e approvata in Parlamento), troviamo una modifica all’indennizzo per maternità facoltativa della madre lavoratrice.

Inizialmente si era pensato ad un mese di maternità facoltativa in più, pagato sempre al 30%, ma dal documento governativo si comprende meglio la manovra.

Ovvero, dei mesi già previsti per la maternità facoltativa, uno verrà pagato l’80% e non più il 30% per la madre lavoratrice. Il calcolo della retribuzione verrà fatto sulla base del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.

Per poter usufruire di questo plus, la madre lavoratrice dovrà aver terminato il periodo di congedo di maternità obbligatorio entro il primo gennaio 2023.

Ancora non è chiaro come richiedere questo indennizzo, in quanto la manovra deve essere ancora discussa in Parlamento. Vi aggiorneremo.

Come cambia la maternità facoltativa

È entrato in vigore il congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 mesi successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.

Si tratta di un diritto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Ci sono poi estensioni dei periodi di maternità:

  • da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
  • da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
  • da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.

Ci sono maggiori tutele  anche per lavoratrici autonome e professioniste, alle quali viene concessa l’indennità di maternità, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Smart Working più agevole per lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età

I datori di lavoro pubblici e privati, che stipulano accordi per lo smart working, sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

Il decreto stabilisce sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria.